Fonte: www.ediltecnico.it – 29/01/2021. Sul Bonus facciate, dalla sua conferma nella Manovra 2020, ci sono stati diversi aggiornamenti, inclusa la possibilità di arrivare allo sconto del 110% col dl rilancio e la proroga a dicembre 2021. In questo articolo trovi tutti i dettagli, dalla Circolare alla Guida Entrate

Il Bonus facciate nel Decreto Rilancio

Il Decreto rilancio è legge dal 17 luglio, e dopo lunghi iter parlamentari, il testo è quello definitivo, così come sono definite una volta per tutte le regole per il Superbonus 110%. La novità più importante riguarda il fatto che la cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, per lEcobonus 65% e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.

Si ricorda che il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, che si aggiunge a tutte le altre già presenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili), e concernente gli interventi che riguardano il decoro architettonico. È valido per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

Con la Legge di Bilancio 2021 la detrazione fiscale del 90% per le facciate viene prorogata di un altro anno (art. 1 comma 59). Ricordiamo però che il Bonus facciate è stato inserito per la prima volta nell’Articolo 25 della Legge di Bilancio 2020, ed è lì che ne sono state definite le regole principali. Poi, nei mesi iniziali del 2020, sono state man mano definite ulteriori precisazioni, nella Circolare e nella Guida delle Entrate (consultabili sotto). Tuttavia, il Bonus facciate è stato inserito per la prima volta nell’Articolo 25 della Legge di Bilancio 2020, ed è lì che ne sono state delineate le regole principali. In seguito, nei mesi iniziali del 2020, sono state definite ulteriori precisazioni, nella Circolare e nella Guida delle Entrate.

Guida Bonus facciate 2021, vademecum istruzioni ENEA

Nella nuova versione della Guida ENEA, aggiornata alla Legge di Bilancio 2021, per la coibentazione delle strutture opache verticali, oltre alle specifiche che comparivano anche nelle edizioni precedenti (chi può accedere, per quali edifici vale, entità del beneficio, requisiti tecnici dell’intervento, spese ammissibili), viene inserita un’interessante novità: la tabella di sintesi.

Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che regolano la detrazione per ristrutturazione. La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e per le modalità di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la detrazione per ristrutturazione.

In linea generale, per accedere al bonus facciate è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  1. l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;
  2. la visibilità delle facciate;
  3. la percentuale di intonaco su cui intervenire.

A differenza delle altre detrazioni, per il bonus facciate non sono previsti tetti di spesa. Si potrà aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile ripartire le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

Il bonus facciate vale per edifici in zone A o B e la classificazione delle zone va in base a quanto stabilito dal DM 2 aprile 1968, n. 1444.

La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:

  1. carattere storico;
  2. carattere artistico;
  3. di particolare pregio ambientale.

Sono incluse in tale classificazione anche le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.

Rientrano nella Zona B (zona di completamento) le “area totalmente o parzialmente edificate”. La Zona B comprende infatti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8.

Come accedere fuori dalle zone A o B:

Stando al contenuto della Legge di bilancio 2020, l’accesso alla detrazione è limitato agli edifici situati in zona A o B (secondo quanto previsto dal sopra citato DM 2 aprile 1968, n. 1444 a cui la legge fa riferimento) e pertanto nella maggior parte dei casi accedere sarebbe impossibile. Ci sono tuttavia delle eccezioni

Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori stessi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

In base alla legge di Bilancio 2020 chi è escluso dall’agevolazione?

  1. Tutti gli immobili della Zona C, ovvero le aree di espansione urbanistica.
  2. Tutti gli immobili isolati, mentre l’agevolazione è ammessa nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano nelle zone B. No invece alle agevolazioni per le case di campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni in precedenza agricoli.
  3. Tutti gli immobili di tipo agricolo, compresi, quindi, i fabbricati destinati all’agriturismo, dal momento che questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si trovano nelle zone E, vale a dire nei territori rurali.
  4. Infine il bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili ad uso diverso che si trovano nelle aree produttive, industriali, o destinate ai servizi.

Zone territoriali omogenee (art. 2 – DM 2 aprile 1968, n. 1444)

Stando alla definizione del decreto, le zone territoriali omogenee sono così distinte e la classificazione è stabilita in base alle seguenti caratteristiche:

A) Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (pari ad un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B;

D) Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) Le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Cosa sono le aree P1 e P2?

I Piani delle regole (Pdr) più recenti delle Regioni sostituiscono il concetto di Tessuto urbano consolidato (Tuc) al lessico originario della zonizzazione. Si parla cioè di:

  1. aree P1, considerate non completate e quindi escluse dal bonus facciate:
  2. aree P2, cioè in alcune regioni danno diritto al bonus.

Di fatto, tra P1 e P2 può non esserci alcuna differenza ma P2 consente l’accesso al bonus e P1 no. L’unica speranza per eseguire i lavori con il bonus facciata nel 2020 è che le Entrate si rendano conto dell’errore e nella prossima circolare consentano anche ai proprietari delle aree P1 di rifare la facciata.

Bonus facciate, cosa succede se il Comune non ha zone A o B?

A questa domanda ha risposto il sottosegretario all’Economia Villarosa al fine di chiarire in maniera ufficiale le equipollenze. In sostanza l’Amministrazione finanziaria valuterà «sulla base delle peculiarità del caso concreto» se il bonus facciate spetta o meno.

Gli interventi ammessi alla detrazione fiscale del 90% sono quelli riguardanti:

– strutture opache della facciata;
– balconi;
– ornamenti e fregi.

Questo elenco preciso limita con esattezza raggio di azione della nuova agevolazione fiscale, in quanto di fatto non sono compresi gli interventi diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi architettonici. Quanto alle altre parti del palazzo interessate ai lavori, la norma cita espressamente i balconi, e in questo caso sembrerebbe non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, lasciando intendere, dunque, che questi possono riguardare anche, ad esempio, la pittura delle ringhiere, ma anche il rifacimento dei sottobalconi, oltre che interventi su fregi e ornamenti. Inoltre, non essendo data alcuna indicazione specifica in materia, si può presumere che la detrazione sia ammessa anche quando si tratta di intervenire non solo sull’intonaco ma anche, ad esempio, sulle parti in ferro battuto. Basti pensare, ad esempio, alla rilevanza architettoniche delle inferriate dei balconi di epoca Liberty.

Riassumendo, gli interventi esclusi dalla detrazione sono:
– gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Al di là di questi casi, però, a norma di legge non possono consentire l’applicazione della detrazione con aliquota maggiorata altre tipologie di interventi sull’esterno del palazzo come, ad esempio, la sostituzione di grondaie e pluviali, o gli interventi sul tetto. Sono inoltre esclusi dall’agevolazione gli interventi riguardanti la sostituzione del portone o delle inferriate, o delle altre tipologie di infissi.

Niente agevolazione neanche per altri interventi che riguardano il decoro complessivo del palazzo in senso lato, ovvero non legati cioè ad interventi di tipo edilizio e di efficientamento energetico, quali, ad esempio, l’eliminazione delle antenne private e la realizzazione del relativo impianto centralizzato.

Sconto al 110% rifacendo il cappotto termico

Il Superbonus 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici; ciò vuol dire che porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate dal 90 al 110%.
Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del Dl rilancio.

Nel caso delle facciate, occorre svolgere lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.
Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (con possibile proroga a tutto il 2021).

Le disposizioni di legge si legano strettamente al risparmio energetico. Nelle norme viene infatti espressamente stabilito che se l’intervento non riguarda solo pulitura o tinteggiatura esterna ma si deve anche intervenire sull’intonaco dell’edificio, in tutti i casi in cui la superficie da rinnovare sia superiore al 10 % occorre assicurare il rispetto almeno della qualità media degli edifici dal punto di vista del consumo energetico (Decreto Legislativo 26/06/2015 in materia di linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010 in materia di riqualificazione energetica degli edifici).

Il risparmio energetico ottenuto dovrà essere certificato, e dovrà essere anche inviata la relativa documentazione all’Enea. Dovrà pertanto essere compilata e inviata la specifica documentazione relativa agli interventi sull’involucro dell’edificio; sui soggetti che richiedono l’agevolazione potranno essere attuati anche gli specifici controlli a campione regolati dalle stesse norme.

Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA

La novità concerne gli interventi sulle strutture opache verticali (delle facciate esterne) per le quali è richiesta la trasmissione dati al sito ENEA dedicato agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne. I dati devono essere inseriti sulla sezione “ecobonus”.

Con la nuova guida all’agevolazione dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che “sarebbe bene” presentare una pratica all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare i lavori.

Ecco quello che serve per svelare i dubbi e ottenere l’agevolazione: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare sulla misura introdotta dalle legge di Bilancio 2020 e una guida ad hoc per svelare i dubbi e ottenere l’agevolazione. Nella guida viene spiegato punto per punto:

  • come ottenere l’agevolazione;
  • per quali interventi vale;
  • le modalità di pagamento;
  • e tante altre informazioni relative alla normativa e alla prassi.

Il testo integra l’articolo 16 del decreto 63/2013 con un comma che contiene la proroga delle detrazioni per la casa. A queste si aggiunge, per il prossimo anno, una detrazione del 90 per cento per le spese relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Quindi la detrazione non va ad eliminare le agevolazioni già previste per chi decide di fare un capotto termico o interventi di risparmio energetico, ma si aggiunge a queste, offrendo così ai condomini un’ulteriore opportunità di risparmio.

In aggiunta, il Bonus Facciate potrà essere usufruito anche nel caso di singoli immobili di proprietà privata in quanto non ci sono limiti da questo punto di vista. Sarà quindi possibile anche ridipingere la facciata esterna della propria villetta con la maxi detrazione, anche se non si cambia il colore. In base alla normativa attuale, invece, la detrazione per gli esterni degli immobili diversi dai condomini è ammessa solamente se si modificano colori e materiali, perché altrimenti si rientra nella manutenzione ordinaria. Il Bonus Facciate, invece, è riconosciuto anche se non si cambiano colori.

Il Bonus facciate non sarà in conflitto con ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni: sarà possibile tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.

Il Bonus facciate è al momento limitato al 2020 ed è immediatamente applicabile. L’intenzione è dare un impulso immediato all’economia. La copertura è, infatti, calcolata su una determinata percentuale di edifici.

Una circolare delle Entrate delineerà nello specifico la tipologia degli interventi che rientreranno nel Bonus facciate; rimangono comunque confermati anche tutti gli altri bonus per la casa (ristrutturazione, Ecobonus, Bonus mobili, e Sismabonus – che era già valido fino al 2021 – ma non il Bonus verde).