Fonte: www.edilportale.com – 15/01/2020 – Per poter usufruire del bonus ristrutturazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono necessari una serie di adempimenti, come effettuare il pagamento dei lavori eseguiti tramite bonifico (bancario o postale) dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. Così come previsto dall’art. 1, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

“Può capitare, per svariati motivi, che l’intestatario del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione. Se si presentasse tale circostanza cosa accadrebbe? Sarebbe ancora possibile fruire dell’agevolazione fiscale?”

Chiarisce questo dubbio direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso una risposta di delucidazione che fornisce ad un contribuente sul sito della posta di Fisco Oggi, dando nuove spiegazioni in merito alle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia e la relativa modalità di pagamento. Il contribuente in questione, non disponendo di un conto corrente, chiedeva se avrebbe potuto ottenere le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia qualora avesse effettuato il bonifico, a favore dell’impresa, da un conto intestato ad una sua parente.

Nella compilazione del bonifico, il codice fiscale del beneficiario indica il soggetto, come definito dall’art. 16-bis, co. 1, del TUIR, rappresentante il contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che può accedere alla detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a suo carico.

L’Agenzia delle entrate facendo riferimento ala circolare n. 17/2015, la quale al punto 3.1 indica che “il requisito richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa è soddisfatto anche quando l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario della detrazione e che solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione.”, ha chiarito che il beneficiario della detrazione può anche essere un soggetto diverso dall’ordinante del bonifico.