Fonte- edilportale.com 13/03/2019
Sono in vigore le nuove regole sui dispositivi di protezione individuale (Dpi). È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 17/2019 che modifica la normativa italiana perché si adegui al Regolamento europeo 425/2016.
Rispetto al passato, cambia l’approccio normativo, ciò che può sembrare una modifica solo formale, in realtà rivela la volontà di avere regole più chiare, stringenti e uniformi sul territorio europeo.
In precedenza, le norme sui dispositivi di protezione individuale erano state definite a livello europeo con la Direttiva 89/686/CEE. La norma è stata poi recepita in Italia con il D.lgs. 475/1992.
Nel 2016, nel rivedere e aggiornare le disposizioni, l’UE ha cambiato approccio e ha approvato il Regolamento 425. I regolamenti europei prevalgono sulla normativa interna dei Paesi membri e non hanno bisogno di norme di recepimento. Il D.lgs. 17/2009, infatti, ha modificato il Testo unico della sicurezza sul lavoro (Dpr 81/2008) e il vecchio D.lgs. 457/1992 per renderli uniformi al Regolamento del 2016.
Dispositivi di protezione individuale, le categorie
I Dispositivi sono suddivisi in tre categorie, a seconda dei rischi da cui devono proteggere gli utilizzatori.
Quelli di categoria I proteggono da rischi minimi, come ad esempio le lesioni meccaniche superficiali. I dispositivi di categoria III devono proteggere dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili, ad esempio cadute dall’alto e scosse elettriche. Il Regolamento non entra nello specifico della categoria II, ma spiega che “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.
Dispositivi di protezione individuale, le sanzioni
I produttori che non ottemperano agli obblighi sulle procedure per la valutazione di conformità, saranno puniti con multe fino a 150mila euro.
I produttori e gli importatori che immettono sul mercato prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, contenuti nell’Allegato II del regolamento, potranno subire l’arresto fino a tre anni.
Rispetto alla vecchia normativa, saranno soggetti a sanzioni, fino a 60mila euro, anche i distributori che non ne verificano i requisiti prima di immetterli sul mercato.