Fonte: www.edilportale.com – 25/02/2020 – Prima di intraprendere un intervento per l’efficientamento energetico o la manutenzione del proprio immobile è necessario valutare una serie di fattori. Ad esempio a quali detrazioni fiscali si ha diritto e in che percentuale. La liquidità disponibile gioca sicuramente un ruolo determinante, ma in qualche caso può essere “aggirata” richiedendo lo sconto immediato in fattura o optando per la cessione del credito.

Queste chances non sono previste da tutti i bonus fiscali né per tutti i contribuenti. Ecco che orientarsi nella jungla delle detrazioni può risultare complesso.

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni, chi ha diritto alla detrazione

Sia il bonus facciate sia l’ecobonus consistono in una detrazione Irpef e Ires. Significa che possono usufruirne i privati, per gli interventi su singole abitazioni e condomìni, i professionisti (tranne i forfetari) e le imprese per i lavori sui beni strumentali all’esercizio delle loro attività. Il bonus ristrutturazioni, invece, è una detrazione Irpef. Possono beneficiarne solo i privati.

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni, gli interventi agevolati

Il bonus facciate offre una percentuale di detrazione più alta (90% senza tetto di spesa), ma limitata alle superfici opache delle facciate esterne degli edifici situati nelle zone A e B o ad esse assimilabili sulla base delle norme regionali o dei regolamenti edilizi comunali. Non sono richiesti adempimenti particolari. Solo gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono attenersi ai requisiti minimi e ai limiti di trasmittanza termica indicati nel DM 26 giugno 2015 (Decreto requisiti minimi) e nella Tabella 2 del DM 11 marzo 2008, poi modificato dal DM 26 gennaio 2010.

Con l’ecobonus, oltre che sulle superfici opache verticali, si può agire su quelle orizzontali, come ad esempio il tetto, e sulle superfici trasparenti, con la sostituzione delle finestre. Si possono inoltre realizzare interventi di riqualificazione globale dell’edificio. I tetti massimi della detrazione e le percentuali (dal 50% al 65%) variano a seconda degli interventi. Sono inoltre previsti bonus maggiori se all’intervento di efficientamento energetico si abbinano i lavori di miglioramento antisismico. L’ecobonus, inoltre, non prevede limiti territoriali, può essere cioè richiesto a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona in cui sorge l’edificio su cui si vuole intervenire. Per ottenere la detrazione sono necessari una serie di adempimenti per misurare il miglioramento ottenuto in termini di efficienza energetica.

Si può usufruire del bonus ristrutturazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari e quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione (50% con tetto di spesa di 96 mila euro) è valida su tutto il territorio, a prescindere dalla zona in cui si trova l’immobile. Come per l’Ecobonus, è necessario inviare all’Enea i dati sugli interventi effettuati.

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni: cessione e sconto in fattura

Il bonus facciate non consente la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale né lo sconto immediato in fattura. Chi intende usufruirne deve accollarsi tutto il costo dell’intervento e recuperare il 90% in dieci anni. Valgono gli stessi limiti per il bonus ristrutturazioni. Chi decide di realizzare gli interventi deve possedere la liquidità necessaria e attendere il rimborso sotto forma di detrazione fiscale nei dieci anni successivi.

Offre decisamente più chances l’ecobonus. Chi effettua un intervento di efficientamento energetico, sia in condominio, sia sulla singola unità immobiliare, può cedere il credito corrispondente alla detrazione a soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, come ad esempio i fornitori, alle Energy Service Companies (ESCO), cioè società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario, e alle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi di realizzazione e gestione degli interventi. Questi soggetti (cessionari) acquistano il credito, pagando ai cedenti un prezzo corrispondente all’importo della detrazione decurtato delle commissioni necessarie per l’operazione. Gli incapienti, cioè coloro che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, possono cedere il credito corrispondente anche alle banche e agli istituti di credito.

Il cedente, che non usufruisce della detrazione, ottiene un importo più basso del bonus fiscale. La somma non è subito disponibile, ma sono necessari dei tempi tecnici. Il credito ceduto deve infatti diventare disponibile nei cassetti fiscali del cedente e del cessionario. I lavori di efficientamento energetico di importo superiore a 200mila euro, svolti sulle parti comuni degli edifici condominiali, possono inoltre accedere allo sconto immediato in fattura alternativo alla detrazione. In questo caso, il condominio paga subito un prezzo scontato.

Bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazioni: quale scegliere?

Se prendiamo come esempio la tinteggiatura della facciata in un condominio, siamo in presenza di un intervento di manutenzione ordinaria. Se la facciata è esterna e il condominio è in zona A o B, si può optare per il bonus facciate al 90%. Al venir meno di uno di questi requisiti, l’intervento può essere agevolato con il bonus ristrutturazioni al 50%.

La situazione si fa più complessa per il rifacimento del cappotto termico. Negli edifici in zona A e B, se la facciata su cui si effettua l’intervento fa parte del perimetro esterno, si può scegliere tra bonus facciate ed ecobonus. Il bonus facciate offre una detrazione più alta, ma non consente né la cessione né lo sconto immediato in fattura (nel caso in cui l’importo dei lavori sia maggiore o uguale a 200 mila euro). Per ottenere il bonus facciate, inoltre, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020. La scadenza dell’ecobonus in condominio è invece fissata al 31 dicembre 2021. Gli interessati hanno quindi più tempo per deliberare gli interventi ed effettuare i bonifici. Sia che si scelga il bonus facciate o che si opti per l’ecobonus, bisogna attenersi ai requisiti minimi e ai limiti di trasmittanza termica.

In generale, la scelta è determinata dalla liquidità, cioè dalla possibilità di sostenere subito le spese per i lavori, ma anche dalla capienza fiscale, cioè dall’imposta lorda effettivamente dovuta. In determinati casi, l’Irpef o l’Ires dovuta potrebbe essere inferiore alla detrazione. In questi casi, il bonus fiscale non verrebbe recuperato per intero, quindi sarebbe più conveniente, ove possibile, optare per la cessione o lo sconto immediato.